IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il  decreto-legge  30 gennaio  1998,  n.  6, convertito, con
modificazioni,   dalla  legge  30 marzo  1998,  n.  61,  concernente:
«Ulteriori  interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle
regioni   Marche   e  Umbria  e  di  altre  zone  colpite  da  eventi
calamitosi»;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
6 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 291 del 12 dicembre 2002, concernente la proroga, fino al
31 dicembre  2003,  dello  stato  di  emergenza  nel territorio della
regioni   Marche   e   Umbria  in  ordine  agli  eventi  sismici  del
26 settembre 1997 e nella provincia di Terni il 16 dicembre 2000;
  Viste le precedenti ordinanze emesse per fronteggiare la situazione
d'emergenza  conseguente  alla  crisi  sismica  che ha interessato le
regioni Marche ed Umbria;
  Vista le note n. 52/CD del 24 febbraio 2003 e n. 64/CD del 24 marzo
2003  del  Presidente della regione Umbria con la quale, tra l'altro,
e' chiesta una modifica all'ordinanza di protezione n. 2947 del 1999,
che   consente   di   risolvere   le   problematiche  concernente  la
ricostruzione  post  sismica  nella  frazione  di Isola del comune di
Nocera Umbra;
  Vista  la  nota  del 4 aprile 2003 del sindaco del comune di Nocera
Umbra inerente alla medesima richiesta;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
6 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 291 del 12 dicembre 2002, concernente la proroga, fino al
31 dicembre  2003,  dello  stato  di emergenza in ordine a situazioni
emergenziali  derivanti  dagli  eventi  alluvionali  verificatisi nel
corso  dei  mesi  di  ottobre e novembre 2000 che hanno interessato i
territori delle regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Lombardia, Liguria,
Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Puglia, Veneto, Valle d'Aosta e delle
province autonome di Trento e Bolzano;
  Viste  le  ordinanze  del  Ministro  dell'interno  delegato  per il
coordinamento  della  protezione  civile n. 3090 del 18 ottobre 2000,
pubblicate  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 246
del 20 ottobre 2000, recante «Interventi urgenti di protezione civile
diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali ed
ai  dissesti idrogeologici che, dal 13 ottobre 2000, hanno colpito il
territorio  della  regione  autonoma  Valle  d'Aosta  e delle regioni
Piemonte,   Liguria,   Lombardia  ed  Emilia-Romagna»,  n.  3092  del
27 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 257 del 3 novembre 2000, recante «Disposizioni urgenti di
protezione  civile in conseguenza degli eventi alluvionali e dissesti
idrogeologici  che  hanno  colpito  nel  mese  di settembre  2000  il
territorio  della  regione  Calabria  e  nel  mese di ottobre 2000 il
territorio  della  regione  autonoma  Valle  d'Aosta  e delle regioni
Piemonte,  Liguria,  Lombardia,  Emilia-Romagna  e  Veneto»,  n. 3093
dell'8 novembre  2000,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  n. 266 del 14 novembre 2000, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi
alluvionali  e  dissesti  idrogeologici  che  hanno  colpito nel mese
di ottobre  2000 il territorio della regione autonoma Valle d'Aosta e
delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto e
n.  3095  del  23 novembre  2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  n.  277  del  27 novembre  2000  recante
«Ulteriori  disposizioni  urgenti di protezione civile in conseguenza
degli  eventi  alluvionali  dei mesi di settembre, ottobre e novembre
2000 ed altre misure di protezione civile»;
  Vista   l'ordinanza  del  Ministro  dell'interno  delegato  per  il
coordinamento  della  protezione  civile n. 3175 del 24 gennaio 2002,
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 25
del  30 gennaio  2002,  recante  «Disposizioni  urgenti di protezione
civile»;
  Vista  la  nota  n.  AMB/PTC/03/7955  in data 13 marzo 2003, con la
quale  l'Assessore  alla  difesa  del  suolo e della costa protezione
civile della regione Emilia-Romagna ha chiesto la proroga del termine
previsto dall'art. 6, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n.
3175  del  2002, concernente i contributi per l'autonoma sistemazione
dei  nuclei familiari evacuati a seguito degli eventi alluvionali del
2000;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
29 novembre   2002,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato,  fino  al
31 dicembre  2003,  lo  stato  di  emergenza socio-ambientale a causa
dell'inquinamento  delle  acque  del  lago Maggiore determinatosi nel
comune di Verbania;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3257
dell'11 dicembre  2002,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica   italiana   n.   297   del   19  dicembre  2002,  recante
«Disposizioni  urgenti per fronteggiare l'emergenza socio-ambientale,
in   ordine   all'inquinamento   delle   acque   del   lago  Maggiore
determinatosi nel comune di Verbania»;
  Vista  la  nota  n.  2256  del 3 marzo 2003 del prefetto di Verbano
Cusio Ossola - Commissario delegato con la quale ha chiesto che venga
prorogato  il termine di cui all'art. 2, dall'ordinanza di protezione
civile n. 3257 dell'11 dicembre 2002;
  Vista   l'ordinanza  del  Ministro  dell'interno  delegato  per  il
coordinamento  della  protezione  civile del 27 giugno 1996, n. 2451,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 153
del 2 luglio 1996, recante «Interventi urgenti diretti a fronteggiare
i danni conseguenti agli eventi alluvionali del giorno 22 giugno 1996
sul territorio delle province di Udine e Pordenone»;
  Vista  l'ordinanza  del  Ministero  dell'interno  delegato  per  il
coordinamento  della protezione civile del 27 febbraio 1997, n. 2516,
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 53
del  5 marzo 1997, recante «Interventi urgenti diretti a fronteggiare
i  danni  conseguenti  agli  eventi  alluvionali  dei giorni 15, 16 e
17 ottobre  1996 sul territorio delle province di Udine, Pordenone, e
Trieste  ed  integrazioni  all'ordinanza  del  Ministro  dell'interno
delegato  per il coordinamento della protezione civile n. 2451 del 27
giugno 1996»;
  Vista  l'ordinanza  del  Ministero  dell'interno  delegato  per  il
coordinamento  della  protezione  civile del 24 luglio 1997, n. 2626,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 176
del 30 luglio 1997, recante «Modifiche ed integrazioni alle ordinanze
n.  2451  del  27 giugno 1996, n. 2516, del 27 febbraio 1997 relative
agli  interventi  urgenti  diretti a fronteggiare i danni conseguenti
agli eventi alluvionali del 22 giugno 1996 e 15, 16 e 17 ottobre 1996
sul territorio delle province di Udine, Pordenone, e Trieste».
  Vista la legge del 31 dicembre 1996, n. 677;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
29 novembre   2002,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato,  fino  al
31 dicembre  2003,  lo  stato  di  emergenza a seguito di eccezionali
eventi   meteorologici  verificatisi  nel  territorio  della  regione
Liguria,  in  provincia  di  Savona nei giorni 2, 3, 4, 9 e 10 maggio
2002,  in provincia di La Spezia nei giorni 6 e 8 agosto 2002 e nelle
province  di  Genova, La Spezia e Savona nei giorni 21 e 22 settembre
2002,  nel  territorio dei comuni di Loiano e Monzuno in provincia di
Bologna  a  causa  del  crollo di una parete rocciosa verificatosi il
15 ottobre  2002,  e  per gli eccezionali eventi atmosferici nel mese
di novembre  2002  che  hanno  colpito le regioni Liguria, Lombardia,
Piemonte, Veneto e Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna;
  Considerato  che,  per  gli eventi alluvionali che hanno colpito la
regione  Friuli-Venezia  Giulia  nel  mese novembre  2002, sono stati
disposti  primi  finanziamenti del tutto insufficienti a fronteggiare
tale contesto emergenziale;
  Vista  la  nota  del  14 gennaio  2003,  n.  231,  della  direzione
regionale    della   protezione   civile   della   regione   autonoma
Friuli-Venezia  Giulia,  con la quale l'assessore ha chiesto di poter
utilizzare  l'importo  di  euro  863.473,33  per  le finalita' di cui
all'ordinanza n. 3258 del 2002, al fine di avviare i primi interventi
urgenti   di   protezione  civile  diretti  a  fronteggiare  i  danni
conseguenti agli eventi alluvionali del mese di novembre 2002;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
20 dicembre   2002,   pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  n.  303  del  28 dicembre  2002, concernente la
proroga,  fino  al  31 dicembre  2003,  dello  stato di emergenza nel
settore  dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania nonche'
in  materia  di  bonifica  dei  suoli,  delle  falde  e dei sedimenti
inquinati,   di   tutela   delle   acque  superficiali,  di  dissesto
idrogeologico  nel  sottosuolo,  con  riferimento  al  territorio  di
Napoli;
  Vista   l'ordinanza  del  Ministro  dell'interno  delegato  per  il
coordinamento  della  protezione  civile  del 31 marzo 1998, n. 2774,
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubbllca italiana n. 81
del  7 aprile  1998,  recante «Ulteriori disposizioni concernenti gli
interventi  intesi  a  fronteggiare  le  situazioni  di emergenza nel
settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania»;
  Vista  la  nota  n. 10458 del 18 febbraio 2002 del Presidente della
regione Campania, con la quale, tra l'altro, ha chiesto di modificare
l'art. 7 dell'ordinanza n. 2774 del 31 marzo 1998;
  Vista  la nota Gab/2002/12573/B09 in data 16 dicembre 2002 del Capo
di Gabinetto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
inerente  alla  sopra  citata  modifica dell'art. 7 dell'ordinanza n.
2774 del 31 marzo 1998;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
19 luglio  2002 con il quale e' stata disposta la proroga, fino al 30
novembre   2003,  dello  stato  di  emergenza  nel  territorio  della
provincia di Potenza colpito dall'evento sismico del 1998;
  Visto  il  decreto-legge  13  maggio  1999, n. 132, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226;
  Vista   l'ordinanza  del  Ministro  dell'interno  delegato  per  il
coordinamento  della  protezione  civile del 30 giugno 2000, n. 3061,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 156
del  6 luglio  2000,  recante  «Disposizioni  urgenti  di  protezione
civile»;
  Vista   l'ordinanza  del  Ministro  dell'interno  delegato  per  il
coordinamento  della  protezione  civile  del 31 marzo 2000, n. 3049,
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88
del 14 aprile 2000;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
6 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 292 del 13 dicembre 2002, concernente la proroga, fino al
31 dicembre  2003,  dello stato di emergenza in relazione agli eventi
alluvionali  del  5  e  6 maggio 1998 verificatisi nel territorio dei
comuni di Sarno, Quindici, Siano, Bracigliano e S. Felice a Cancello;
  Viste  le  ordinanze  del  Ministero  dell'interno  delegato per il
coordinamento  della  protezione  civile  n. 2980 del 27 aprile 1999,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 102
del 4 maggio 1999, recante «Ulteriori disposizioni per fronteggiare i
danni  conseguenti alle avversita' atmosferiche e agli eventi franosi
che  nei  giorni  5 e 6 maggio 1998 hanno colpito il territorio delle
province  di  Salerno, Avellino, Caserta nonche' altre misure urgenti
di protezione civile», n. 3029 del 18 dicembre 1999, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 300 del 23 dicembre
1999,   recante   «Interventi   urgenti   di  protezione  civile  per
fronteggiare  gli  eventi  alluvionali e i dissesti idrogeologici che
hanno  colpito  il  territorio delle province di Avellino, Benevento,
Caserta  e  Salerno  nei  giorni  14,  15 e 16 dicembre 1999 ed altri
interventi  di  protezione  civile»,  n.  3061  del  30 giugno  2000,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 156
del  6 luglio  2000,  recante  «Disposizioni  urgenti  di  protezione
civile»  e  n.  3174  del  16 gennaio 2002, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  23  del  28 gennaio 2002,
recante  «Ulteriori  disposizioni  urgenti  di  protezione  civile in
relazione   agli   eventi   alluvionali   e   dissesti  idrogeologici
del novembre e dicembre 1996, del gennaio 1997, del 5 e 6 maggio 1998
e  del  14,  15  e 16 dicembre 1999 verificatisi nel territorio della
regione Campania»;
  Vista la nota n. 3765 del 20 marzo 2003, con la quale i sindaci dei
comuni di Bracigliano, Siano, Quindici, S. Felice a Cancello e Sarno,
tra  l'altro,  chiedono,  anche  per  l'anno  2003, il contributo per
compensare  le minori entrate derivanti dai cespiti erariali, nonche'
per  le  maggiori  spese  connesse  all'emergenza ancora in corso nei
predetti territori comunali;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
6 dicembre 2002, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre
2003,   lo   stato   di   emergenza   nei   territori  delle  regioni
Emilia-Romagna,  Liguria, Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia,
Toscana,  Puglia  e province autonome di Trento e Bolzano in ordine a
situazioni   emergenziali   conseguenti   agli   eventi   alluvionali
verificatisi nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2000;
  Viste  le  successive  ordinanze  di  protezione  civile emanate in
conseguenza dei predetti eventi alluvionali;
  Vista  la  nota  n.  AMB/PTC/03/8944  in data 21 marzo 2003, con la
quale  l'assessore  alla  difesa  del  suolo e della costa protezione
civile  della  regione  Emilia-Romagna  ha  chiesto  di utilizzare le
risorse   finanziarie  ancora  disponibili  sul  proprio  bilancio  e
assegnate  ai  sensi delle ordinanze di protezione civile emanate per
fronteggiare   gli   eventi  alluvionali  di novembre  2000,  per  la
delocalizzazione  degli  insediamenti abitativi ubicati nelle aree ad
elevato rischio idrogeologico;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
14 febbraio   2003,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato,  fino  al
31 dicembre 2003, lo stato di emergenza in relazione all'attivita' di
smaltimento  dei  rifiuti  radioattivi dislocati nelle regioni Lazio,
Campania,  Emilia-Romagna,  Basilicata  e  Piemonte, in condizioni di
massima sicurezza;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3267
del   7 marzo   2003,   pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  n.  63 del 17 marzo 2003, recante «Disposizioni
urgenti  in  relazione all'attivita' di smaltimento, in condizioni di
massima sicurezza, dei materiali radioattivi dislocati nelle centrali
nucleari  e  nei  siti  di  stoccaggio  situati  sul territorio delle
regioni  Piemonte,  Emilia-Romagna,  Lazio,  Campania  e  Basilicata,
nell'ambito delle iniziative da assumere per la tutela dell'interesse
essenziale della sicurezza dello Stato»;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
28 marzo  2003  concernente la dichiarazione di stato di emergenza in
relazione  al  grave  rischio  per la pubblica e privata incolumita',
derivante  da  possibili  azioni  di  natura terroristica conseguenti
all'attuale situazione di diffusa crisi internazionale;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
20 dicembre  2002 concernente la proroga dello stato di emergenza nel
territorio  della  citta' di Messina in relazione all'attraversamento
dei mezzi pesanti;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3275
del  28 marzo  2003,  recante:  «Disposizioni  urgenti  di protezione
civile   per   fronteggiare   l'emergenza   derivante  dalla  attuale
situazione internazionale»;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
14 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  n.  23 del 28 gennaio 2002, concernente la proroga, fino al
31 dicembre  2004,  dello  stato  di  emergenza  nel territorio della
regione  Sicilia  nel  settore  dello smaltimento dei rifiuti urbani,
speciali  e  speciali  pericolosi,  della  bonifica e del risanamento
ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonche'
della  tutela  delle  acque superficiali e sotterranee e dei cicli di
depurazione;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
10 gennaio  2003, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza nel
territorio  delle  Isole  Eolie,  nelle  aree  marine  e  nelle fasce
costiere  interessate dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in
atto nell'isola di Stromboli»;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3266
del  7 marzo  2003,  recante:  «Primi  interventi  urgenti  diretti a
fronteggiare  i  danni verificatisi nel territorio delle isole Eolie,
derivanti  dagli  effetti  indotti  dai  fenomeni  vulcanici  in atto
nell'isola di Stromboli, ed altre disposizioni di protezione civile»;
  Viste  le  note dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia
del 31 marzo 2003 e del 3 aprile 2003;
  Visto  il  decreto-legge  4 novembre  2002, n. 245, convertito, con
modificazioni   dalla   legge   27 dicembre  2002,  n.  286,  recante
«Interventi   urgenti   a  favore  delle  popolazioni  colpite  dalle
calamita'  naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonche' ulteriori
disposizioni in materia di protezione civile»;
  Vista  l'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
29 novembre  2002, n. 3254, recante «Primi interventi urgenti diretti
a  fronteggiare  i  danni  conseguenti  ai  gravi  fenomeni  eruttivi
connessi  all'attivita'  vulcanica  dell'Etna  nel  territorio  della
provincia  di  Catania ed agli eventi sismici concernenti la medesima
area»;
  Vista  la  nota  n.  1471  del  3 aprile 2003, del presidente della
Regione siciliana, Commissario delegato;
  Visto  l'art.  6, comma 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, che
consente  l'adozione  di  ordinanze  di  protezione  civile  ai sensi
dell'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il  decreto-legge  26 luglio  1996,  n. 393, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496;
  Vista l'ordinanza di protezione civile del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  in  data  14 febbraio  2003, n. 3264, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 43 del 21 febbraio
2003  «Ulteriori  disposizioni per la ricostruzione della Basilica di
Noto»;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
19 dicembre  2002,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 297 del
19 dicembre  2002,  con  il  quale lo stato di emergenza in relazione
alla  crisi  di  approvvigionamento  idrico che ha colpito la regione
Basilicata, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2003;
  Vista   l'ordinanza  del  Ministro  dell'interno  delegato  per  il
coordinamento  della  protezione  civile  n.  3187 del 22 marzo 2002,
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 78
del  3 aprile  2002,  recante  «Disposizioni urgenti per fronteggiare
l'emergenza  nel  settore dell'approvvigionamento idrico, delle acque
per i diversi usi nella regione Basilicata»;
  Vista  la  richiesta  del  Commissario  delegato - Presidente della
regione Basilicata in data 11 marzo 2003;
  Considerata   la   necessita'   di   disporre   l'apertura  di  una
contabilita'   speciale   nella   quale   far  confluire  le  risorse
finanziarie  necessarie per l'attuazione degli interventi di cui alla
citata ordinanza n. 3187/2002;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
31 ottobre  2002,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato  lo stato di
emergenza   in   ordine  ai  gravi  eventi  sismici  verificatisi  il
31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso;
  Viste  le  note  rispettivamente  del  10  e del 14 aprile 2003 del
Ministero  dell'economia  e delle finanze, con le quali e' chiesto il
differimento  dei  termini  relativi  agli adempimenti degli obblighi
tributari   a   favore   dei  soggetti  residenti  in  taluni  comuni
interessati da eventi calamitosi;
  Ritenuto  che  le  singole esigenze prospettate siano meritevoli di
accoglimento  in  ragione  della necessita' di assicurare ogni azione
utile al superamento delle distinte situazioni emergenziali;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Al  comma 1 dell'art. 2 dell'ordinanza di protezione civile del
24 febbraio  1999,  n.  2947,  dopo  le  parole «per cause impeditive
dipendenti dalle condizioni di stabilita' del versante» sono inserite
le  seguenti:  «o per il diverso assetto localizzativo ed urbanistico
conseguenti  a piani attuativi all'interno dei programmi integrati di
recupero  di  cui all'art. 3 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61», e
all'ultimo periodo la parola «indisponibile» e' soppressa.